Art. 74.
(Rapporto fra l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ed altri interventi penali o amministrativi).

      1. L'applicazione di una delle misure alternative alla detenzione previste dal presente capo, esclusa la liberazione anticipata, determina la sospensione dell'esecuzione ed impedisce la eseguibilità delle misure di sicurezza, anche detentive, nonché delle misure di prevenzione, ivi compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e di ogni altra misura amministrativa nei confronti del condannato che interferisca sulla fruizione della misura alternativa.
      2. In caso di esito positivo delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, ivi comprese quelle degli articoli 59 e 60, e della liberazione condizionale, gli effetti di cui al comma 13 dell'articolo 58 e al comma 3 dell'articolo 73, determinano, in conseguenza della revoca delle misure di sicurezza e con riferimento all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la cessazione degli effetti delle misure di prevenzione disposte nei confronti del condannato, ivi compresa

 

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quella di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni.
      3. Per le altre misure alternative, alla conclusione della esecuzione della pena, si applicano le disposizioni dell'articolo 679 del codice di procedura penale, come sostituito dalla presente legge.
      4. L'esecuzione della pena in regime di misura alternativa alla detenzione, esclusa la semilibertà, e la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari si considerano compatibili quando hanno in comune il luogo di attuazione e le modalità esecutive. In tale ultima ipotesi, la custodia cautelare è sospesa, ma le prescrizioni relative alla esecuzione delle misure alternative devono tenere conto delle modalità esecutive stabilite per gli arresti domiciliari dall'autorità giudiziaria che li ha concessi.
      5. Le disposizioni del presente articolo relative all'affidamento in prova al servizio sociale si applicano anche all'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari previsti dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
      6. Il comma 2 dell'articolo 298 del codice di procedura penale è abrogato.